Autorità per l’energia elettrica e il gas - Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite dagli eventi sismici
Pubblicata il 04/07/2017
Come indicato nella Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 252/2017/R/Com del 18.04.2017 recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatesi nei giorni 24 agosto e successivi” si riepiloga quanto segue:
Per quanto riguarda le reti canalizzate alimentate a GPL – a seguito di quanto evidenziato da Assogasliquidi in sede di consultazione – la delibera trova applicazione per tutti gli utenti connessi a reti gestite in affidamento (vd. Art. 11).
Infatti, l’art. 11 stabilisce che le agevolazioni tariffarie prevedono:
a) Per gli utenti connessi a reti canalizzate che rispettano i requisiti di cui al comma 64.3 della RTDG (reti che servono più di 300 punti di riconsegna) non si applicano le componenti ot1 e ot3 e τ1 (mis);
b) Per gli utenti connessi a reti canalizzate in affidamento che non rispettano i requisiti di cui al comma 64.3 della RTDG (reti che servono meno di 300 punti di riconsegna) si applica una riduzione di spesa calcolata applicando una percentuale pari a al 40% della spesa mensile dell’utente ante imposte.
Per l’individuazione dei soggetti beneficiari delle citate agevolazioni e per la decorrenza delle agevolazioni stesse si rimanda al testo dell’art. 2 della delibera in argomento.
Si sottolinea che le suddette agevolazioni si applicano automaticamente (senza quindi necessità di richieste da parte dei clienti finali), salvo che nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma, lettera e), f), g) e h).
Sono previsti obblighi specifici a carico dell’esercente la rete, come di seguito indicato (vd. Art. 4):
Si sottolinea poi che l’art. 12 della delibera prevede che “per l’allacciamento e l’attivazione della fornitura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate alle strutture di cui al comma 2.1 lettera d), ovvero per le nuove connessioni o per le volture o i subentri che si rendessero necessarie per le utenze di cui al comma 2.1, relativamente ad un punto di fornitura diverso da quello originario, sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali la medesima impresa distributrice svolge il servizio.
L’art. 14 della delibera detta invece le modalità di pagamento delle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento, comprese le tempistiche di emissione delle fatture relative agli importi non fatturati che tengano conto delle agevolazioni previste nella delibera in argomento ovvero delle di conguaglio degli importi delle fatture comunque emesse (seppur con i termini di pagamento sospesi).
Sempre in tema di rateizzazione, si fa presente che l’art. 27 della delibera stabilisce che gli esercenti devono pubblicano sul proprio sito internet, una informativa in merito a:
a) i criteri di rateizzazione;
b) le modalità con cui i clienti finali di cui al comma 2.1, possono comunicare all’esercente la vendita l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture e comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura originario.
Per quanto riguarda le reti canalizzate alimentate a GPL – a seguito di quanto evidenziato da Assogasliquidi in sede di consultazione – la delibera trova applicazione per tutti gli utenti connessi a reti gestite in affidamento (vd. Art. 11).
Infatti, l’art. 11 stabilisce che le agevolazioni tariffarie prevedono:
a) Per gli utenti connessi a reti canalizzate che rispettano i requisiti di cui al comma 64.3 della RTDG (reti che servono più di 300 punti di riconsegna) non si applicano le componenti ot1 e ot3 e τ1 (mis);
b) Per gli utenti connessi a reti canalizzate in affidamento che non rispettano i requisiti di cui al comma 64.3 della RTDG (reti che servono meno di 300 punti di riconsegna) si applica una riduzione di spesa calcolata applicando una percentuale pari a al 40% della spesa mensile dell’utente ante imposte.
Per l’individuazione dei soggetti beneficiari delle citate agevolazioni e per la decorrenza delle agevolazioni stesse si rimanda al testo dell’art. 2 della delibera in argomento.
Si sottolinea che le suddette agevolazioni si applicano automaticamente (senza quindi necessità di richieste da parte dei clienti finali), salvo che nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma, lettera e), f), g) e h).
Sono previsti obblighi specifici a carico dell’esercente la rete, come di seguito indicato (vd. Art. 4):
- Obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet di una informativa in merito alle agevolazioni previste dalla delibera in argomento;
- Obbligo, su ogni fattura in cui vengono applicate le agevolazioni, di informare il cliente di:
- Essere titolare di agevolazione;
- Sulla scadenza delle agevolazioni;
- Obbligo di fornire, almeno una volta l’anno, un dettaglio delle modalità di calcolo delle agevolazioni applicate ai sensi della delibera allegata secondo modalità definite dalla esercente stesso.
Si sottolinea poi che l’art. 12 della delibera prevede che “per l’allacciamento e l’attivazione della fornitura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate alle strutture di cui al comma 2.1 lettera d), ovvero per le nuove connessioni o per le volture o i subentri che si rendessero necessarie per le utenze di cui al comma 2.1, relativamente ad un punto di fornitura diverso da quello originario, sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici in coerenza con quanto contemplato nei titoli concessori/affidamento in base ai quali la medesima impresa distributrice svolge il servizio.
L’art. 14 della delibera detta invece le modalità di pagamento delle fatture oggetto di sospensione dei termini di pagamento, comprese le tempistiche di emissione delle fatture relative agli importi non fatturati che tengano conto delle agevolazioni previste nella delibera in argomento ovvero delle di conguaglio degli importi delle fatture comunque emesse (seppur con i termini di pagamento sospesi).
Sempre in tema di rateizzazione, si fa presente che l’art. 27 della delibera stabilisce che gli esercenti devono pubblicano sul proprio sito internet, una informativa in merito a:
a) i criteri di rateizzazione;
b) le modalità con cui i clienti finali di cui al comma 2.1, possono comunicare all’esercente la vendita l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture e comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura originario.
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